La riforma dell’autonomia differenziata e i Livelli Essenziali delle Prestazioni sanitarie (LEP)
Documento della Commissione Salute
Hanno espresso parere positivo sul documento le Commissioni di Bioetica e la Commissione Società e Economia
Messaggi chiave
- L’autonomia differenziata può essere sostenibile solo se subordinata alla definizione rigorosa dei LEP e dei loro corrispettivi livelli di finanziamento.
- Nel settore sanitario, l’autonomia rischia di accentuare diseguaglianze territoriali già profonde, senza produrre reali guadagni di efficienza.
- LEA rappresentano già la traduzione operativa dei LEP in sanità: il problema non è la loro esistenza, ma la capacità di garantirli uniformemente.
- Senza un forte ruolo dello Stato in materia di perequazione, indirizzo e controllo, il rischio è una frammentazione irreversibile dei diritti sociali.
1. Contesto normativo
L’autonomia differenziata, prevista dall’art. 116, comma 3, della Costituzione, consente alle Regioni di ottenere ulteriori competenze previa intesa con lo Stato. La Legge 86/2024 ne ha definito il quadro procedurale, subordinando il trasferimento di funzioni alla preventiva determinazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP), intesi come standard minimi e uniformi di tutela dei diritti civili e sociali.
La Corte Costituzionale (sent. n. 192/2024) ha tuttavia dichiarato incostituzionali ampie parti della legge, ribadendo che:
- i LEP sono di competenza parlamentare;
- l’autonomia non può compromettere l’uguaglianza sostanziale e la solidarietà territoriale.
2. LEP e sanità: un nodo cruciale
Nel settore sanitario, i LEP coincidono sostanzialmente con i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), già definiti e monitorati a livello nazionale. Nonostante meccanismi perequativi di finanziamento, persistono forti diseguaglianze territoriali:
- solo una parte delle Regioni garantisce pienamente i LEA;
- il divario Nord-Sud è evidente in termini di servizi, infrastrutture, personale ed esiti di salute.
Queste criticità non dipendono solo dalle risorse disponibili, ma anche da:
- capacità amministrativa e gestionale diseguale;
- sottofinanziamento strutturale del Servizio Sanitario Nazionale;
- limiti degli attuali strumenti di monitoraggio e intervento correttivo.
3. Rischi dell’autonomia differenziata in sanità
L’attribuzione di ulteriori competenze regionali in un contesto già diseguale potrebbe:
- cristallizzare o ampliare i divari territoriali;
- incentivare la mobilità sanitaria e del personale verso le Regioni più forti;
- frammentare governance, sistemi informativi e modelli organizzativi;
- aumentare il contenzioso Stato-Regioni.
In assenza di correttivi strutturali, l’autonomia rischia di trasformare il SSN in una “sanità a più velocità”, indebolendo il principio di universalità del diritto alla salute.
4. Impatti economico-istituzionali
In un Paese caratterizzato da un elevato debito pubblico e forti squilibri territoriali, un modello di federalismo spinto comporterebbe:
- duplicazioni amministrative;
- aumento della spesa pubblica;
- maggiore frammentazione normativa;
- riduzione della capacità redistributiva dello Stato.
Il modello attuale di decentramento sanitario mostra che la gestione centralizzata delle risorse rimane, al momento, il principale strumento per contenere squilibri e garantire sostenibilità.
5. Valutazione del DDL-LEP
Il DDL-LEP (S.1623) riafferma la competenza parlamentare nella definizione dei LEP, ma:
- esclude temporaneamente la sanità;
- lascia aperti interrogativi sulla coerenza complessiva del nuovo assetto.
Il rischio è una riforma formalmente corretta, ma sostanzialmente incompleta.
6. Conclusioni e indicazioni di policy
L’autonomia differenziata non può essere valutata solo in termini di efficienza amministrativa. Senza:
- LEP chiaramente definiti e finanziati;
- meccanismi di perequazione efficaci;
- un forte ruolo statale di indirizzo, controllo e garanzia,
essa rischia di produrre effetti regressivi su:
- uguaglianza dei diritti;
- coesione territoriale;
- sostenibilità del welfare.
La sanità rappresenta il banco di prova decisivo: se l’autonomia non è in grado di garantire diritti uniformi in questo ambito, ne risulta compromessa la legittimità complessiva.
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