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Covid e contratti

COVID e contratti

Documento della Commissione Covid-19 

A differenza di quanto è avvenuto in altri paesi europei, come la Francia e la Germania, la notevole mole di provvedimenti di emergenza emanati all’autorità governativa ha sino a qui sostanzialmente trascurato il tema delle modulazioni provvisorie che debbono essere introdotte nel diritto dei contratti per tener conto del fatto che molte attività di impresa non hanno potuto svolgersi per oltre tre mesi.

Un intervento normativo a questo riguardo avrebbe la funzione di provvedere ex ante ad una equa ripartizione tra le parti di contratti B2B (business to business: contratti tra imprenditori) delle oggettive perdite economiche che il periodo di inattività ha comportato.

All’opposto, un mancato intervento normativo significherebbe scaricare sulla giurisprudenza ordinaria ed arbitrale la ricerca caso per caso di soluzioni equilibrate. Ciò comporterebbe tre conseguenze indesiderabili: a) l’accrescimento del contenzioso civile, già in forte sofferenza per la lunghezza dei procedimenti; b) l’accrescimento del tasso di incertezza per le imprese che contraddice l’obiettivo di assicurare le condizioni di una rapida e forte ripresa economica; c) il rischio di produrre decisioni inadeguate alle circostanze, derivante dalla particolare arretratezza del quadro normativo civilistico italiano, che, sempre a differenza di altri ordinamenti europei, non ha affrontato negli anni passati il tema delle sopravvenienze nei contratti di durata.

Al riguardo la commissione segnala che data l’enorme complessità della materia e l’urgenza di provvedere sembra opportuno: a) delimitare il campo dell’intervento normativo ai contratti di durata B2B; b) evitare la ricerca di soluzioni perfette ed universali che non esistono, ponendosi obiettivi dichiaratamente limitati, ma provvisoriamente fattibili; c) privilegiare la chiarezza e precisione del lessico ricorrendo ai concetti tecnici collaudati del diritto dei contratti, anche a costo di suscitare nell’immediato qualche incomprensione dei non giuristi; d) utilizzare le soluzioni già collaudate dagli altri ordinamenti europei, senza cadere nelle tentazione di escogitare soluzioni originali.

2 maggio 2020

 

 

I pareri espressi dalle Commissioni Lincee rientrano nella loro autonoma responsabilità.

 

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Autore: 
Commissione Covid-19
Data: 
02/05/2020
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