Nota di commento DDL S. 2285
Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca
Documento della
Commissione per i problemi universitari
dell'Accademia Nazionale dei Lincei
La Commissione, riunitasi telematicamente il giorno 8 Luglio 2021, ha esaminato il DDL S. 2285 e discusso alcune problematiche relative alla docenza universitaria e al reclutamento dei ricercatori negli enti di ricerca.
Pur apprezzando gli obbiettivi che il disegno di legge si propone, ovvero la razionalizzazione delle carriere nelle università e negli enti di ricerca, dal dottorato al tenure track, lo snellimento delle procedure, il ringiovanimento del corpo docente, la Commissione ha rilevato alcune importanti criticità presenti nel testo attuale e che ritiene dovrebbero essere risolte. Alcune di queste osservazioni, pur con sfumature diverse, sono presenti anche nel recente documento del Presidente del CUN trasmesso il 17 giugno del 2021 al Senato dal Presidente della Camera dei Deputati.
I principali punti critici sono i seguenti:
1, In un contesto in cui viene definito un chiaro percorso per la carriera e il reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca, ovvero laurea magistrale -> dottorato -> assegno di ricerca -> tenure track, vengono mantenute in vita le borse di ricerca post lauream, “per la formazione e la collaborazione alle attività di ricerca”. Non è definito quale sia realmente lo scopo di queste borse, dato che la formazione alla ricerca è già assicurata dal dottorato. Queste borse sembrano costituire un canale parallelo di cui non si capisce lo sbocco, visto che, giustamente, condicio sine qua non per ottenere un assegno di ricerca è il titolo di dottorato. D’altro canto, qualora l’intendimento fosse di utilizzare tali borse per sostenere studenti di dottorato in sovrannumero, sarebbe necessario definirne chiaramente regole e limiti per evitare distorsioni rispetto alle procedure di selezione con le quali vengono reclutati i normali studenti di dottorato;
2. In totale accordo con il CUN, si ritiene che un periodo di post-dottorato limitato a un massimo di 4 anni combinato con un periodo di tenure track di massimo 7 anni sia troppo squilibrato, anche rispetto alla tipica carriera scientifica in altri paesi avanzati. La Commissione propone di mantenere il limite complessivo di 11 anni, con un massimo di 6 anni di periodo post-dottorale e di 5 anni di tenure track. Ovviamente i 6 anni di periodo post-dottorale sono da considerare un limite superiore e l’accesso al tenure track può avvenire già da prima. Si ritiene altresì che debba essere previsto un limite inferiore di almeno 3 anni dal conseguimento del dottorato o titolo di PhD equivalente anche conseguito all’estero;
3. Art. 5: la prescrizione che a partire dal terzo anno di contratto tenure track e per ciascuno dei successivi anni (dunque fino a un massimo di 5 in totale sui 7 previsti) l’università valuti il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica, con la conseguente attivazione di una procedura di valutazione, nomina di una commissione, magari costituita in maggioranza di membri esterni, prova didattica e quant’altro, è estremamente macchinosa e non se ne capisce il razionale dato il brevissimo intervallo intercorso tra un giudizio e il successivo. Pur non spettando alla nostra Commissione di proporre un’altra norma, possiamo suggerire qualche alternativa. Ad esempio, con la riduzione del limite massimo del contratto tenure track a 5 anni, si potrebbe prevedere una valutazione al terzo anno, e una seconda, nel caso in cui la prima non abbia avuto esito positivo, al 5 anno del contratto.
4. Fatto salvo il percorso del tenure track, è necessario prevedere, non solo come norma transitoria per sanare situazioni pregresse, ma soprattutto per consentire il reclutamento di studiosi validi che per qualunque motivo abbiano svolto la propria carriera al di fuori del percorso standard, un reclutamento nei ruoli di associato e ordinario tramite concorso aperto cui possano accedere tutti coloro che sono in possesso della relativa abilitazione.
5. La Commissione si compiace dell’inserimento dell’art. 5 comma 1-bis, volto a incoraggiare la mobilità dei ricercatori tra diverse sedi universitarie. In luogo della prevista quota di non meno di un terzo di posti riservati a candidati che abbiano trascorso almeno 36 mesi in una sede diversa da quella che bandisce il tenure track, riterrebbe più giusto suggerire che tutti i candidati ai posti di ricercatore abbiano trascorso almeno 24 mesi (tra percorso dottorale e percorso post-dottorale) in sedi diverse da quella che ha emanato il bando. La Commissione ritiene comunque che sia necessario aprire una più ampia discussione sul problema generale della mobilità dei docenti in Italia, una delle più basse al mondo e che si è ulteriormente ridotta negli ultimi anni grazie all’effetto combinato di alcune norme e riforme del sistema universitario (concorsi locali, introduzione dei punti organico, scarsità di risorse e mancanza di incentivi alla mobilità). La Commissione si riserva di produrre a breve un documento separato su questo argomento.
I pareri espressi dalle Commissioni Lincee rientrano nella loro autonoma responsabilità.