Tracciamento dei contatti per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2
Documento della Commissione di Bioetica
Necessità del Provvedimento di tracciamento. La Commissione di Bioetica dell’Accademia Nazionale dei Lincei ha preso in esame i molteplici problemi che la pandemia da SARS-CoV-2 pone, da un punto di vista bioetico come da quello giuridico-costituzionale, soffermandosi in particolare, per ovvi motivi di urgenza per l’apertura della fase 2, sull’ipotesi del tracciamento dei contatti o “proximity tracing” delle persone infette.
La domanda è chiara: come riaprire le attività nella Fase 2 e nello stesso tempo limitare i rischi di diffusione dell’epidemia?
In mancanza di vaccini o di cure farmacologiche appropriate, ancora in fase di ricerca, la misura più efficace adottata da molti paesi per ridurre il numero di nuove infezioni è stata la limitazione dei contatti sociali attraverso il blocco dei movimenti delle persone e la chiusura di molte attività lavorative, culturali e ludiche. Anche in Italia sono state adottate analoghe misure che, essendo state osservate con scrupolo dalla maggioranza dei cittadini, hanno ottenuto un risultato consistente per quanto riguarda la diffusione dell’epidemia. Queste restrizioni hanno però provocato molti problemi a tutti i livelli, soprattutto economici e sociali, tanto è vero che le autorità di governo – statali e regionali – ne hanno pianificato il progressivo allentamento.
L’apertura di questa nuova fase richiede però molte cautele, in quanto recenti modelli epidemiologici prevedono che l'epidemia, se non controllata, possa ricominciare da capo, una volta sollevato il blocco. Una risposta alla domanda sopra posta risiede nel tracciamento digitale retrospettivo dei contagiati associato ad uno screening di massa (tamponi per la presenza del virus e indagini immunologiche per la presenza di anticorpi). Il presente documento analizza in dettaglio i vantaggi e le preoccupazioni che emergono dalla loro applicazione.
Misure per il tracciamento. Una delle misure invocate per mantenere sotto controllo la situazione infettiva è quella della individuazione di nuovi focolai di infezione attraverso il tracciamento rapido dei contatti personali. Modelli matematici indicano che il tracciamento dei contatti, associato ad un programma su larga scala di test virali, potrebbe non solo ritardare l’epidemia ma fermarla completamente; e questa forma di tracciamento su larga scala è possibile solo attraverso soluzioni tecnologiche automatiche digitali. Un precoce tracciamento porterebbe a individuare in modo efficace e retrospettivo i possibili contatti tra persone sane e persone infette e permetterebbe quindi l’isolamento dei focolai iniziali, con una conseguente riduzione della diffusione dell’infezione. Infatti, una delle proprietà del virus è quella di essere trasmesso da parte di persone infette anche prima della comparsa dei sintomi clinici o soggettivi. Il risultato positivo del contenimento della diffusione dell’infezione attraverso l’individuazione dei focolai iniziali non è soltanto una deduzione logica ma anche il frutto di evidenze sperimentali sul campo, non solo in Cina ed in Corea del Sud, e non ultima l’esperienza di Vo’ in Veneto, i cui dati sono stati pubblicati recentemente. Il tracciamento rapido dei contatti tra persone infette e persone sane, esteso su larga scala, avrebbe il vantaggio di poter intervenire, con misure sanitarie o di isolamento, solo sulle persone a rischio, lasciando invece libere le persone non a rischio.
Questa forma di tracciamento su larga scala è possibile attraverso App dedicate, poste su piattaforme tecnologiche automatiche digitali utilizzabili via cellulare.
La piattaforma digitale. Recentemente il Consiglio dei Ministri con il DL 30 Aprile 2020 N. 28, Art. 6, seguendo la informativa del Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione e l’allegato documento descrittivo del funzionamento della App in via di sviluppo, ha istituito una piattaforma per il tracciamento dei contatti stretti tra soggetti, al solo fine di rintracciare le persone che siano entrate in contatto con soggetti risultati positivi e tutelarne la salute attraverso le previste misure di profilassi nell’ambito delle misure di sanità pubblica legate all’emergenza COVID-19. Nello stesso Articolo ha anche individuato i criteri generali che permettono di valutare la costituzionalità di questo strumento, la sua legalità rispetto alle leggi vigenti e la sua efficacia.
- Aspetti Costituzionali. Nell’ipotesi del tracciamento dei rapporti personali attraverso il ricorso a qualche forma di tecnologia ci si trova di fronte a due esigenze opposte: da un lato la tutela della privacy, dall’altro l’interesse di una persona a non venir contagiata, anzi a non venir contagiata senza saperlo. Ma nella tutela della privacy rientra il diritto del cittadino a non essere localizzato senza volerlo, specialmente in momenti e situazioni che possano riguardare la sua esistenza privata, e quindi anche la sua salute; dall’altro lato chi entra in contatto con un’altra persona ha l’interesse (parimenti legittimo) a non ricevere un danno da tale contatto. Di queste due opposte esigenze, anzi di questi due “diritti” nessuno può essere ritenuto esclusivo, e neppure prevalente rispetto all’altro.
Questa forma di tracciamento attraverso App e telefoni mobili suscita, quindi, molti interrogativi di carattere etico e anche giuridico-costituzionale, che vanno al di là della sua adeguatezza rispetto allo scopo che essa si propone. Il quadro costituzionale trova la sua base nell’art. 32 della Costituzione che riconosce la salute come “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”, e ha le sue premesse dagli artt. 2 e 3 Cost. (in tema di dignità ed eguaglianza delle persone) e, per quanto riguarda la materia in esame, negli artt. 13 (in tema di libertà personale, comprensiva della privacy), 16 (in tema di libertà di soggiorno e circolazione) e 17 (in tema di libertà di riunione). Questi diritti sono tutti riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, inclusi il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (art.8) e quello alla libera circolazione di ogni cittadino dell'Unione nel territorio di tutti gli Stati membri (art.45).
La App di cui si parla userebbe segnali “Bluetooth low energy” locali, che segnalano contatti tra individui, indipendentemente dalla loro localizzazione e non fa uso di dati di geolocalizzazione.
La Commissione, avendo esaminato con attenzione i criteri individuati dal DL, ritiene che essi, se soddisfatti, possano garantire la costituzionalità della proposizione di una misura che sia atta a porre un freno alla diffusione della infezione di SARS-CoV-2 all’apertura della fase 2.
- Aspetti di Efficacia. La costruzione della piattaforma è ancora in fieri per molti punti e quindi non è possibile entrare nel dettaglio. Abbiamo, però, riscontrato alcuni punti che meriterebbero di essere chiariti:
1, L’Art. 6 Comma 2 punto e) recita: i dati relativi ai contatti stretti siano conservati, anche nei dispositivi mobili degli utenti, per il periodo strettamente necessario al trattamento, la cui durata è stabilita dal Ministero della Salute e specificata nell'ambito delle misure di cui al presente comma; i dati sono cancellati in modo automatico alla scadenza del termine. La durata di questo tempo di conservazione dei dati è un aspetto essenziale, e rimane un elemento di potenziale ambiguità; non è chiaro, infatti, se tale tempo si riferisce alla data limite del 31 Dicembre 2020, di cui si parla nel successivo comma 6 dell’Art. 6. Inoltre, alcuni dati potrebbero servire a fine scientifico anche al di là del termine limite ora fissato.
2. Per essere efficace, una App di questo tipo deve essere adottata da moltissime persone. Si parla di reale efficacia oltre la soglia del 60 % della popolazione. E’ chiaro che bisognerà convincere la popolazione ed incentivarne l’uso, ma questo potrebbe suscitare degli interrogativi. Come incentivare? Gli incentivi devono ovviamente essere indipendenti dall’uso effettivo della App.
3. Si apre un tema di competenze digitali di base e di possesso di smart phones. Alcune statistiche ci dicono che solo il 44 % degli italiani tra i 16 ed i 74 anni possiede competenze digitali di base (Rapporto Digital Economy and Society Index-DESI 2019). Occorre dunque evitare che questo tipo di soluzione diventi iniqua. L’App e più efficace se ha una alta diffusione, ma è più utilizzata dove maggiore è l’alfabetizzazione digitale e il possesso di smart phones con Bluetooth. Vi è perciò il rischio di tutelare maggiormente una particolare fascia di popolazione. Il digital divide non deve diventare un divide biologico.
4. Chi inserisce nella App i dati del contatto con un soggetto poi risultato contagiato? La applicazione prevede che quando un operatore sanitario riscontra un risultato positivo al SARS-CoV-2, invita il soggetto cha abbia caricato la app ad inserire sul cellulare un codice numerico, che attiva poi il confronto con i codici dei contatti avuti in precedenza. La decisione se inserire l'informazione che il soggetto ha avuto un tampone positivo è quindi volontaria, del soggetto stesso, proprio perché la App non è obbligatoria. Questo potrebbe costituire un limite dell’efficacia di questo strumento e sarebbe opportuno trovare un punto di equilibrio tra difesa della privacy ed efficienza del sistema.
Aspetti di sicurezza. Dai documenti ufficiali non sono chiari la proprietà, le competenze, il controllo dei codici e il ruolo della ditta alla quale verrà assegnato lo sviluppo di della App.
È il tracciamento con la piattaforma rilevante per il controllo dell’epidemia?
Come abbiamo sopra accennato, l’efficacia dei metodi di tracciamento digitale retrospettivo dei contagiati deve essere necessariamente integrata da campagne di screening di massa (tamponi per la presenza del virus e indagini immunologiche per la presenza di anticorpi), come anche evidenziato nel documento generale dell’Accademia su COVID-19. Il tracciamento dei contagiati e dei loro contatti è fondamentale per il contenimento ed il controllo dell'epidemia o la sua mitigazione. I test per la rilevazione del virus sono l’altro strumento essenziale per la limitazione del contagio. È assolutamente essenziale effettuarli in maniera massiccia impiegando tutte le risorse che sono necessarie. Il costo di questa operazione sarebbe più che bilanciato dai risparmi derivanti dall'apertura con maggiore sicurezza e dalla riduzione del rischio di nuove ondate di epidemia.
Raccomandazioni
In base alle osservazioni esposte nei diversi punti la Commissione di Bioetica dell’Accademia dei Lincei raccomanda che:
-Il Parlamento e il Governo vigilino affinché tutti i parametri individuati dal DL e qui brevemente richiamati per la costituzionalità, sicurezza ed efficienza della piattaforma siano rispettati.
-Sia fatta, da parte del Governo e delle Agenzie all’uopo deputate, una opera di forte "convincimento" e di spiegazione chiara e trasparente, volta ad instaurare per questo strumento tecnologico un rapporto di fiducia con i cittadini, e a tranquillizzarli sul tipo dei dati raccolti, sul loro uso, e sulla loro effettiva utilità sociale in modo che la percentuale di cittadini che useranno tale strumento sia sufficiente a produrre i risultati sperati.
-I metodi di tracciamento dei contatti siano integrati da metodi di screening di massa effettuati sia mediante test genetici del virus che sierologici, per i motivi addotti sopra; tale screening sistematico e periodico deve comprendere almeno le categorie ad alto rischio di infezione e con alto numero di contatti con il pubblico, incluso ovviamente tutto il personale sanitario, della pubblica sicurezza, dei servizi commerciali alimentari, dei trasporti.
- Il Ministero della Salute individui il test sierologico più adatto per l’individuazione di anticorpi anti-virus in modo che i risultati ottenuti dalle diverse regioni siano confrontabili
-La commissione, altresì, auspica che il Governo italiano promuova e stimoli una interoperabilità europea comune per le applicazioni di tracciamento dei contatti con soggetti contagiati.
8 maggio 2020
I pareri espressi dalle Commissioni Lincee rientrano nella loro autonoma responsabilità.